L'ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: COMMENTO ALL'ART. 33
Art. 33
L'arte e
la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per
lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E'
prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Carta
costituzionale prevede un sistema educativo di istruzione e
formazione, consistente nel complesso di diritti, doveri e libertà
previsti nei confronti di vari soggetti, pubblici e privati: gli
artt. 33 e 34 devono essere considerati in coerenza con i principi
contenuti in altre disposizioni costituzionali (innanzi tutto, gli
artt. 2, 3 e 21).
L'art.
33, comma 1, garantisce la libertà di insegnamento, con una
disposizione che, considerando tale libertà in stretta connessione
con la libertà dell'arte e della scienza, non consente la
previsione di limiti concettualmente incompatibili con l'arte e con
la scienza. L’insegnamento consiste in qualunque manifestazione,
anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la
scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Come
previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, «la libertà
d’insegnamento è intesa come autonomia
didattica e come
libera espressione
culturale del docente…
ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di
posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni».
Questa
autonomia didattica presenta però dei limiti, come si legge agli
artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994 che affermano che la libertà di
insegnamento deve rispettare le norme costituzionali e gli
ordinamenti della scuola
nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
Secondo la dottrina prevalente, la libertà di insegnamento incontri
quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon
costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.
Al
comma 2, è affidato allo Stato il compito di dettare la normativa
generale e gestire le scuole. Ma spetta anche ad enti e privati il
compito di «istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.»
(art. 33 Cost. Comma 3). Qui è garantito il diritto dei bambini e
dei ragazzi di iscriversi alle scuole e alle università ispirate
liberamente ai vari orientamenti di pensiero politico-sociali diffusi
nel paese. Quindi la costituzione prevede sistema parallelo, libero
nelle forme organizzative e nei contenuti. E'
bene sottolinear come che l'istuzione e la gestione di enti e scuole
private non debba essere onerosa per lo Stato.
Questo comma è stato spesso al centro del dibattito in merito
all'intervento dello Stato in favore di enti e scuole private. E'
possibile affermare che là dove il diritto di studio possa venir
meno, il finanziamento agli istituti privati può essere una
soluzione. Comunque sembra opportuno segnalare che il dettato
costituzionale parli in maniera non equivocabile: “Senza vuol dire
senza; scuola privata vuol dire scuola privata e non può significare
scuola pubblica (non statale); e oneri per lo Stato sono non soltanto
i diretti finanziamenti, ma anche gli esoneri fiscali e tutte le
agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio statale.”
Al
comma 4 è affermato il principio di equiparazione tra il trattamento
ricevuto dagli alunni delle scuole private e e di quelli delle scuole
pubbliche e al comma 6 è sancito il
diritto all’autonomia delle università sempre
nei limiti delle leggi dello Stato. Ma tale articolo ha trovato
applicazione solo con la legge n. 168/89 che individua, per la prima
volta in maniera puntuale, il concetto di autonomia degli atenei nei
suoi diversi aspetti: didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile, ponendolo in collegamento diretto con la
previsione dell’art. 33 della Costituzione .
Alberto Siracusano
Nessun commento:
Posta un commento