lunedì 22 aprile 2013

L'ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: COMMENTO ALL'ART. 33




Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



La Carta costituzionale prevede un sistema educativo di istruzione e formazione, consistente nel complesso di diritti, doveri e libertà previsti nei confronti di vari soggetti, pubblici e privati: gli artt. 33 e 34 devono essere considerati in coerenza con i principi contenuti in altre disposizioni costituzionali (innanzi tutto, gli artt. 2, 3 e 21).
L'art. 33, comma 1, garantisce la libertà di insegnamento, con una disposizione che, considerando tale libertà in stretta connessione con la libertà dell'arte e della scienza, non consente la previsione di limiti concettualmente incompatibili con l'arte e con la scienza. L’insegnamento consiste in qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, «la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni».
Questa autonomia didattica presenta però dei limiti, come si legge agli artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994 che affermano che la libertà di insegnamento deve rispettare le norme costituzionali e gli ordinamenti della scuola nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. Secondo la dottrina prevalente, la libertà di insegnamento incontri quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.
Al comma 2, è affidato allo Stato il compito di dettare la normativa generale e gestire le scuole. Ma spetta anche ad enti e privati il compito di «istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.» (art. 33 Cost. Comma 3). Qui è garantito il diritto dei bambini e dei ragazzi di iscriversi alle scuole e alle università ispirate liberamente ai vari orientamenti di pensiero politico-sociali diffusi nel paese. Quindi la costituzione prevede sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti. E' bene sottolinear come che l'istuzione e la gestione di enti e scuole private non debba essere onerosa per lo Stato. Questo comma è stato spesso al centro del dibattito in merito all'intervento dello Stato in favore di enti e scuole private. E' possibile affermare che là dove il diritto di studio possa venir meno, il finanziamento agli istituti privati può essere una soluzione. Comunque sembra opportuno segnalare che il dettato costituzionale parli in maniera non equivocabile: “Senza vuol dire senza; scuola privata vuol dire scuola privata e non può significare scuola pubblica (non statale); e oneri per lo Stato sono non soltanto i diretti finanziamenti, ma anche gli esoneri fiscali e tutte le agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio statale.”
Al comma 4 è affermato il principio di equiparazione tra il trattamento ricevuto dagli alunni delle scuole private e e di quelli delle scuole pubbliche e al comma 6 è sancito il diritto all’autonomia delle università sempre nei limiti delle leggi dello Stato. Ma tale articolo ha trovato applicazione solo con la legge n. 168/89 che individua, per la prima volta in maniera puntuale, il concetto di autonomia degli atenei nei suoi diversi aspetti: didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ponendolo in collegamento diretto con la previsione dell’art. 33 della Costituzione .

Alberto Siracusano


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