L'ISTRUZIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: COMMENTO ALL'ART. 33
Art. 33
L'arte e
la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per
lo Stato.
La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E'
prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Carta
costituzionale prevede un sistema educativo di istruzione e
formazione, consistente nel complesso di diritti, doveri e libertà
previsti nei confronti di vari soggetti, pubblici e privati: gli
artt. 33 e 34 devono essere considerati in coerenza con i principi
contenuti in altre disposizioni costituzionali (innanzi tutto, gli
artt. 2, 3 e 21).